ASSICURAZIONE MARITTIMA

Contratto con cui, in cambio del pagamento di un premio, ci si obbliga a pagare all'assicurato una somma convenuta a titolo di indennizzo, nel caso di perdita totale o parziale di una nave e del suo carico. In forma di contratti notarili di cambio e prestito marittimo concessi all'armatore, in cui la somma prestata era rimborsata solo in caso di salvo arrivo della nave e delle merci a compimento del viaggio, vigeva già nella pratica d'affari italiana del XIII secolo. Nel secondo Trecento mercanti toscani, genovesi e veneziani iniziarono però a "prendere sicurtà" su quasi tutte le loro spedizioni. Per questo si rivolgevano ad altri mercanti che, in cambio di un premio, sottoscrivevano ciascuno piccole quote del valore complessivo dichiarato delle mercanzie o della nave. La somma era pagata all'assicurato in caso di naufragio, ma anche di pirateria (ad risicum et fortunam Dei, maris et gentium). Negli ambienti toscani del Quattrocento la polizza era già una semplice scrittura privata, per la quale non era necessaria la registrazione notarile, che rimaneva obbligatoria altrove, per esempio a Barcellona, dove, con una serie di interventi del Consolato del mare, fra il 1435 e 1484 si produsse la prima codificazione giuridica in materia.
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